Regolamento Attuativo dello Statuto AIPAM

a. Definizioni Generali


1. In senso generale, per quanto regolato dallo Statuto dell’Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime (AIPAM) e dal presente Regolamento Attuativo, si definiscono Periti tutti i tecnici che operino e/o siano esperti nel campo delle avarie marittime, siano essi periti assicurativi o per conto dei P&I Clubs, consulenti di parte o dei Tribunali in cause di ambito marittimo, consulenti armatoriali nella gestione di reclami o contenziosi, ispettori di Registri di Classifica etc. L’attività di progettazione o di approvazione progetti non è considerata affine a questa descrizione.
2. In senso altrettanto generale, per avaria marittima si intende qualsiasi evento al di fuori della norma, come incidenti, avarie, emergenze, salvataggi, contenzioso legale, etc. L’attività di prevenzione del rischio non è da questo punto di vista considerata affine a questa descrizione.
3. La definizione marittima deve essere intesa in senso lato, comprendendo in essa non solo il mare e gli oceani, ma le acque interne, i fiumi ed i bacini lacustri. Da questo punto di vista,
le opere edili marittime e/o portuali non sono considerate affini.

b. Modifiche allo Statuto


1. Modifiche allo Statuto dell’Associazione potranno essere autonomamente proposte dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci pari ad almeno il 25% della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati (da ora in avanti indicati come Soci proponenti).
2. I Soci proponenti dovranno sottoporre per iscritto al Consiglio la modifica compiutamente descritta.
3. Entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della proposta, la segreteria verificherà l’ammissibilità della stessa, che sarà subordinata alla sola verifica della sottoscrizione da parte del numero richiesto di Soci proponenti.
4. Quando tale requisito sia verificato, il Presidente ha l’obbligo di trasmettere senza commenti a tutti i Soci ed ai Probiviri le proposte ricevute entro 15 giorni di calendario dall’avvenuta verifica e contestualmente indire una Assemblea Straordinaria avente all’ordine del giorno la discussione ed eventuale approvazione delle modifiche proposte, che non saranno modificabili in Assemblea.
5. L’assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta entro 45 giorni di calendario dalla data nella quale è stata trasmessa la proposta del Presidente.

c. Requisiti per far parte dell’Associazione


1. L’associazione ad AIPAM è libera e volontaria, non limitata da alcun vincolo di nazionalità, sesso, religione, convinzioni politiche.
2. L’ammissione all’Associazione è subordinata all’esame delle esperienze lavorative maturate dal candidato, da effettuarsi da parte del Consiglio Direttivo, che verificherà la sussistenza o meno dei seguenti requisiti:
i. avere esercitato in forma autonoma o associata – per almeno 5 anni per quanto riguarda i Soci Effettivi e per almeno 2 anni per quanto riguarda quelli Aggregati – l’attività di perito navale così come definito nel paragrafo a. che precede;
ii. non aver dato prova di mancanze di carattere deontologico e/o professionale nel
corso dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. che precede.
Il Candidato dovrà fornire a supporto della richiesta di ammissione un dettagliato CV ed eventuale documentazione ritenuta adatta a supportare la domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione. Se lo riterrà necessario sottoporrà il candidato ad un colloquio informativo per accertarne l’idoneità e il possesso dei requisiti necessari. Se nulla osta, ratificherà mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’Associazione del candidato. La decisione del Consiglio è insindacabile. Sull’accoglimento o meno della domanda il Consiglio non ha necessità od obbligo di motivazione.
3. Il mantenimento della qualifica di Socio Effettivo o Aggregato è subordinata a quanto segue:
i. pagamento della quota sociale;
ii. comportamento conforme alle regole dell’etica e della deontologia professionale.

d. Il Collegio dei Probiviri


1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime e decide le controversie fra di loro. La durata in carica di ciascun Proboviro è di tre anni.
2. L’elezione del Proboviro è personale. L’eventuale interruzione del mandato da parte di un componente non comporta la decadenza del Collegio nel suo insieme, ma richiede l’elezione di un nuovo componente, che avrà un mandato di tre anni.
3. Uno dei membri del Collegio dei Probiviri sarà un Socio, gli altri due dovranno essere esterni all’Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo, per dirimere questioni sulle quali il Consiglio Direttivo ritenga ci siano i termini per l’espulsione del/dei Soci coinvolti.
5. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare il caso ed indicare al Consiglio Direttivo se si debba o meno procedere alla espulsione del Socio. Il parere del Collegio dei Probiviri è vincolante per il Consiglio e deve essere espresso entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio sul caso.
6. Qualora il Collegio dei Probiviri ritenesse sussistere i termini per l’espulsione, dovrà preliminarmente comunicarlo al Presidente, il quale avrà il compito di contattare il Socio e chiedere se intende partecipare ad un incontro con il Collegio dei Probiviri per esporre le sue ragioni. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad incontrare il Socio e ad esprimere il proprio giudizio al Consiglio entro 30 giorni di calendario dall’incontro stesso.
7. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri costituiscono precedente.
8. Le sedute del Collegio dei Probiviri sono riservate ai membri e, senza possibilità di intervento, al Socio deferito e di quello/quelli che ne hanno richiesto il deferimento.
9. Le sedute del Collegio dei Probiviri dovranno essere verbalizzate. I verbali delle sedute saranno consegnati per conoscenza al solo Presidente dell’Associazione e da questi conservati come documenti confidenziali. Le motivazioni dell’espulsione o della decisione di non procedere all’espulsione saranno invece comunicate al Presidente per conoscenza di tutto il Consiglio Direttivo, ma non verranno ulteriormente pubblicizzate ai Soci o a terzi.
10. E’ esplicitamente vietata qualsiasi interferenza con le attività del Collegio da parte di alcuna persona estranea al Collegio stesso. Qualora fosse dimostrato l’intervento di un Socio, Consigliere, Presidente alle sedute del Collegio dei Probiviri, questo comporterà l’immediato deferimento del Socio stesso al Collegio dei Probiviri, per procedere alla
successiva espulsione.

e. Doveri dei Soci


1. Ogni Socio, con la sola esclusione dei Soci Onorari, è tenuto al pagamento della quota
Associativa deliberata dall’Assemblea.
2. Il pagamento della quota è dovuto entro il 30 Marzo di ogni anno. I Soci non in regola con il pagamento della quota al 30 Marzo riceveranno un promemoria dal Tesoriere.
3. Qualora al 30 Giugno il Socio non avesse ancora provveduto al pagamento della quota relativa all’anno in corso, riceverà un secondo messaggio di sollecito.
4. Il Socio che al 31 Dicembre non avesse ancora provveduto al pagamento della quota associativa, perderà il diritto di partecipare alla successiva assemblea ordinaria.
5. Il Socio in ritardo con il pagamento della quota associativa da più di un anno riceverà una lettera dal Presidente, nel quale verrà proposto il pagamento delle quote arretrate. Qualora il Socio non pagasse le quote arretrate, verrà considerato decaduto, con la possibilità di essere riammesso previo pagamento delle sue pendenze.
6. In caso di mancato pagamento della quota Associativa per due anni consecutivi, il Socio verrà espulso, senza possibilità di appellarsi al Collegio dei Probiviri.
7. Ogni Socio ha il dovere di comunicare alla Segreteria il recapito ed il mezzo di comunicazione preferiti (posta ordinaria, email, fax) per l’invio di comunicazioni scritte ufficiali riguardanti l’Associazione. Tale recapito, a meno di autorizzazione esplicita del Socio, non sarà utilizzato per l’invio di comunicazioni da parte di terzi, non sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e non sarà divulgato. Il Socio ha il dovere di comunicare eventuali variazioni intervenute. Irreperibilità o mancata comunicazione di variazioni per oltre due
anni comporteranno la decadenza.

f. Decadenza ed Espulsione


1. La Decadenza è una procedura amministrativa, applicata nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Attuativo. La decadenza non verrà pubblicizzata.
2. L’Espulsione è una procedura sanzionatoria, che, con la sola esclusione dell’Espulsione per morosità ripetuta sopra descritta, verrà applicata a seguito di deferimento al Collegio dei Probiviri e seguendone le determinazioni. L’Espulsione verrà resa pubblica, anche se non
ne verrà pubblicizzata la motivazione.

g. La Segreteria


1. Le funzioni di Segreteria verranno espletate incaricando una persona dedicata o un Socio non componente il Consiglio.
2. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. Mentre la Sede di AIPAM è presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, per ragioni pratiche e logistiche, la Segreteria dell’AIPAM potrà essere presso lo studio di uno dei Soci. In questo caso, in tutta la documentazione potrà essere indicato l’indirizzo ed il numero di telefono/fax, ma non dovrà essere evidenziato il nome dello studio (con indicazioni tipo “c/o Studio Tecnico Tal dei Tali”). Qualora lo Studio ospitante la Segreteria avesse possibilità di esporre un cartello/targa che pubblicizzi la presenza della Segreteria dell’Associazione, la sua fornitura e sistemazione saranno a cura dello Studio ospitante, ma gli oneri saranno a carico di AIPAM.
4. L’eventuale Studio ospitante verrà scelto all’inizio del mandato triennale del Collegio
Direttivo e dovrà garantire la continuità del servizio per tutta la durata del mandato.
5. Lo Studio ospitante dovrà consentire al Segretario AIPAM l’utilizzo di una postazione di lavoro dotata di computer con accesso ad Internet ed email, di stampante, fotocopiatrice e scanner.
6. Entro il 30 Ottobre, lo Studio ospitante dovrà comunicare al Tesoriere dell’associazione gli eventuali oneri che ritenesse di addebitare all’Associazione per l’anno successivo a fronte della garantita ospitalità, in modo da consentirne l’inserimento a bilancio.

h. L’Assemblea Generale


1. L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dovrà essere tenuta su base annuale entro il 28
Febbraio.

 

Aipam250AIPAM è sorta il 28 febbraio 1995 dall'iniziativa di cinque ingegneri periti di avarie marittime che credevano, e tuttora credono, che associarsi e condividere esperienze comporti benefici non solo collettivi ma anche individuali.

I pochi soci fondatori di AIPAM si prodigarono attivamente per ampliare l'associazione tra i colleghi liberi professionisti nel settore delle avarie marittime, raggiungendo quota 28 il primo anno e in un tempo relativamente breve la notevole consistenza numerica di circa 40. Il numero dei soci, nonostante i rigidi criteri di ammissione, è lentamente ma costantemente aumentato nel corso degli anni, avendo anche ragione dell’inevitabile ricambio generazionale.

Gli scopi per cui l'associazione è stata costituita erano:

  • la promozione e la garanzia di un alto grado di professionalità degli iscritti,
  • la valorizzazione e la tutela dell'immagine professionale dell'ingegnere perito di avarie marittime
  • lo studio delle cause e concause di sinistri marittimi allo scopo di suggerire l'adozione di opportune misure di prevenzione,
  • la rappresentanza e la tutela degli interessi degli iscritti
  • la sensibilizzazione degli operatori marittimi sull'importanza del ruolo che i periti e i consulenti tecnici rivestono nella comunità marittima

Tali scopi si sono mantenuti e rafforzati nel corso degli anni.

I requisiti che i Fondatori elaborarono al fine di consentire l’accesso all’Associazione sono stati sin dall’inizio estremamente rigorosi e restrittivi e richiedono ai candidati di dimostrare una buona esperienza professionale, non disgiunta da una solida preparazione teorica.

L'idea da cui è nata AIPAM era quella di dar vita a un'associazione i cui appartenenti, grazie all'elevato grado di professionalità, competenza ed etica, costituisse una sorta marchio di garanzia di qualità da presentare sul mercato internazionale come replica ai più noti gruppi stranieri.

Con il passare del tempo, l’Associazione si è evoluta in un gruppo omogeneo di professionisti, in grado di distribuire fra loro le informazioni e la conoscenza e di supportarsi vicendevolmente.

Subito dopo la sua costituzione AIPAM entrò a far parte di FEMAS (European Maritime Associations of Surveyors), la Federazione Europea di Associazioni di Periti e Consulenti Tecnici in campo marittimo e ne espresse il Presidente in due diverse occasioni.

Dalla sua fondazione, AIPAM ha operato nell’organizzazione di Conferenze ed incontri culturali in ambito marittimo, pubblica articoli con descrizione di interventi effettuati o di aggiornamento tecnico e normativo, collabora con l’Università di Genova nella presentazione ai laureandi in Ingegneria Navale della realtà delle emergenze ed assicurazioni marittime.

A. Sede e Scopi dell’Associazione

  1.  Con atto in data 28 Febbraio 1995 a rogito del Notaio Giuseppe Torrente fu costituita un’associazione avente durata illimitata, denominata Associazione Ingegneri Periti di Avarie Marittime (AIPAM), con sede in Genova. La denominazione viene ora modificata in Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime (AIPAM).
  2. L’Associazione ha carattere internazionale.
  3.  Gli scopi per cui l’Associazione è costituita sono:
    1. Formare un’organizzazione di esperti nei vari settori delle avarie marittime, così come definite nel Regolamento Attuativo, che provveda ad espletare tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative, necessari a promuovere e garantire la massima professionalità degli iscritti.
    2. Valorizzare e tutelare l’immagine professionale dell’esperto di avarie marittime.
    3. Promuovere lo studio delle circostanze e delle cause di sinistri marittimi, con lo scopo di elaborare suggerimenti per l’adozione di opportune misure di prevenzione.
    4. Promuovere e sviluppare nei settori delle attività marittime e presso le istituzioni civili la sensibilizzazione sull’importanza del ruolo del tecnico esperto in avarie marittime.
    5. • Rappresentare e tutelare in ogni sede gli interessi dei propri iscritti.

B. Regolamento Attuativo

  1.  Ad integrazione del presente Statuto, l’Associazione si è dotata di un Regolamento Attuativo
  2. Il Regolamento Attuativo è approvato dal 50% più uno dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. Il voto di approvazione è palese e può essere dato sia per lettera firmata, che per posta elettronica, che per votazione diretta in assemblea. Il voto di approvazione del Regolamento Attuativo o delle sue modifiche non può essere delegato.
  3. Modifiche al Regolamento Attuativo devono essere proposte per iscritto da un numero di soci pari ad almeno il 20% della somma dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati.
  4. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di riunirsi entro 60 giorni di calendario dalla ricezione delle proposte di modifica, per verificare che queste siano sottoscritte dal numero minimo di soci richiesto. Quando tale requisito sia verificato, il Presidente ha l’obbligo di trasmettere senza commenti a tutti i Soci ed ai Probiviri le proposte ricevute entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta di Consiglio nel corso del quale se ne è verificata l’ammissibilità e contestualmente indire una Assemblea Straordinaria avente all’ordine del giorno la discussione ed eventuale approvazione delle modifiche proposte, che non saranno modificabili in Assemblea.
  5. L’Assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta entro 45 giorni lavorativi dalla data nella quale si è svolta la seduta del Consiglio Direttivo che ha deliberato l’ammissibilità delle proposte presentate.

 

C. Modifiche allo Statuto

  1. Il presente Statuto può essere modificato conformemente alle procedure descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Gli organi dell’Associazione sono:
    • I Soci
    • L’Assemblea dei Soci
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Collegio dei Probiviri
    • Il Collegio dei Revisori dei Conti
    • La Segreteria.
  1. Il genere maschile è utilizzato per sola convenienza lessicale, non volendo costituire in alcun modo una discriminazione fra Soci di sesso diverso.
  2. L’Associazione comprende: Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Effettivi e Soci Aggregati.
  3. I Soci Onorari sono scelti su proposta di almeno cinque Soci Benemeriti, Effettivi e/o Aggregati, ratificata dall’Assemblea. I Soci Onorari sono scelti fra personalità che esercitano attività nel settore dei trasporti marittimi e che svolgano attività affini o legate a quelle dell’Associazione, ma non esercitano l’attività peritale. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Il numero di Soci Onorari non può superare il 15 percento del numero dei Soci Effettivi, con approssimazione per difetto.
  4. I Soci Benemeriti sono scelti su proposta di almeno cinque Soci Effettivi e/o Aggregati, ratificata dall’Assemblea. I Soci Benemeriti sono scelti fra i Soci aventi anzianità associativa continuativa uguale o superiore a 20 anni. Il numero di Soci Benemeriti non può superare il 15 percento del numero dei Soci Effettivi, con approssimazione per difetto.
  5. La qualifica di Socio Onorario o Benemerito non è soggetta a scadenza. I Soci Onorari o Benemeriti riconosciuti rimangono tali fino alle loro eventuali dimissioni, indipendentemente dal numero di Soci Effettivi che nel frattempo facessero parte dell’Associazione.
  6. I Soci Effettivi sono quelli in possesso dei requisiti descritti nel Regolamento Attuativo.
  7. I Soci Aggregati sono quelli in possesso dei requisiti descritti nel Regolamento Attuativo.
  8. Il socio deve osservare scrupolosamente le norme dell’etica professionale e del Codice Deontologico(*) dell’Associazione, assecondandone gli scopi e si impegna a compiere coscienziosamente il suo mandato professionale con onestà, obiettività, indipendenza e dignità.
  9. Nello svolgimento della propria attività professionale il Socio esercita ogni suo sapere ed esperienza, nell’ambito dell’etica professionale, per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.
  10. I Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati si assumono l’obbligo di versare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea. Le quote debbono essere versate integralmente, senza possibilità di conguaglio pro rata. Il mancato pagamento delle quote può portare alla decadenza o all’espulsione dall’Associazione, secondo le procedure descritte nel Regolamento Attuativo.
  11. I Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati hanno l’obbligo di comunicare alla Segreteria le modalità ed il recapito preferiti per le comunicazioni da parte dell’Associazione. Il mancato adempimento di questo obbligo può portare alla decadenza dall’Associazione, secondo le modalità descritte nel Regolamento Attuativo. Il recapito comunicato sarà trattato in conformità alle norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali e non sarà messo a disposizione di terzi, a meno che il Socio non ne dia autorizzazione esplicita.
  12. I Soci possono cessare di fare parte dell’Associazione per
  • Dimissioni
  • Decadenza
  • Espulsione
  1. Le modalità di esecuzione delle procedure di decadenza ed espulsione sono descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Le controversie tra i Soci nell’interpretazione e nell’esecuzione dello Statuto sono demandate al Consiglio Direttivo che, a sua insindacabile discrezione, potrà avvalersi del parere del Collegio dei Probiviri.

 

F. L’Assemblea

  1. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci.
  2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Revisori dei Conti.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l’anno, entro la data indicata nel Regolamento Attuativo, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la nomina delle cariche sociali in scadenza, per la fissazione della quota sociale per l’anno successivo e per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente a seguito delibera del Consiglio effettuata autonomamente o su richiesta dei Soci.
  5. I Soci hanno facoltà di richiedere al Consiglio l’effettuazione di una Assemblea straordinaria, con presentazione dell’ordine del giorno richiesto, sottoscritto da un numero di soci pari ad almeno il 25% della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di riunirsi entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta al solo fine di verificarne l’ammissibilità e dare quindi corso alla convocazione.
  6. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata fra il 15mo ed il 30mo giorno di calendario a partire da quello della seduta di Consiglio nel quale se ne è deliberata la convocazione.
  7. Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e/o straordinarie avvengono a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno, telefax o raccomandata con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dal Socio.
  8. Per la validità delle Assemblee è necessario l’intervento di persona o per delega della metà più uno della somma dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. In caso di mancanza del numero necessario, l’Assemblea ha luogo in seconda convocazione ad un’ora di distanza da quella di prima convocazione e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
  9. Ogni Socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio. Un Socio non potrà rappresentare più di tre altri Soci. in caso di votazione il Socio delegato avrà diritto ad esprimere, oltre al proprio, un numero di voti pari al numero di deleghe ricevute.  Si ribadisce che, conformemente all’art. 5, il voto per modifiche/approvazioni del Regolamento Attuativo non può essere espresso per delega.
  10. L’avviso di convocazione è diramato con l’ordine del giorno dalla segreteria almeno quindici giorni di calendario prima dell’Assemblea.
  11. Ogni Socio ha diritto di sottoporre proposte alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria. Le proposte devono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l’Assemblea, per essere inserite nell’ordine del giorno.
  12. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Consigliere con la maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
  13. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo quelle per l’elezione del Consiglio Direttivo.

 

G. Il Consiglio Direttivo

  1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati tramite scrutinio, mediante schede il cui deposito può essere effettuato anche per posta. In tale evenienza le buste contenenti le schede saranno aperte e scrutinate contemporaneamente a quelle depositate nell’urna in sede di assemblea. Le schede inviate per posta dovranno essere poste in busta chiusa anonima a sua volta posta in altra busta firmata dal socio elettore e dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro il giorno precedente la votazione. E’ facoltà del Socio esercitare il diritto di voto inviando la scheda via posta elettronica o fax, ma in questi casi l’Associazione non potrà garantire l’anonimato del suo voto.
  2. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Soci Benemeriti ed Effettivi.
  3. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette Consiglieri e resta in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.
  4. La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di due turni triennali consecutivi. Il Presidente non può essere eletto per due turni consecutivi.
  5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione dell’Associazione. Promuove lo sviluppo dell’Associazione, ne amministra il patrimonio, redigendo annualmente un rendiconto economico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, cura la disciplina dei Soci e l’osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto e delle norme di etica professionale. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e inoltre quando sia convocato dal presidente, o almeno quattro dei suoi membri ne facciano richiesta.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.
  8. La partecipazione al Consiglio Direttivo non può essere delegata.
  9. In caso di morte, impedimento grave o rinuncia di un membro del Consiglio, gli succederà un Socio secondo il seguente elenco di precedenza(*):
    • Il Socio che ha espletato il precedente mandato di Presidenza (denominato Past-­? President), qualora non faccia parte del Consiglio in carica.
    • Il Socio che ha espletato il precedente mandato di Tesoriere, qualora non faccia parte del Consiglio in carica.
    • Il Socio non facente parte del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.

 

H. Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime e decide le controversie fra di loro. La durata in carica è di tre anni. Le modalità di appartenenza al Collegio dei Probiviri e quelle della sua convocazione sono descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da due membri anche non associati, scelti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Collegio, esercita sorveglianza sulla gestione amministrativa dell’Associazione e compila la relazione di accompagnamento al bilancio. La durata in carica è di tre anni.
  3.  L’Associazione usufruisce di un servizio di segreteria, secondo le modalità descritte nel Regolamento Attuativo.
  4. Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote dei Soci Benemeriti, Effettivi e Aggregati, il cui importo viene determinato dall’Assemblea, dalle eventuali ricavi di attività sociali e/o promozionali e dai contributi volontari di terzi. L’accettazione di questi ultimi è a discrezione del Consiglio Direttivo.
  5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.
  6. E’ fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
  7. I provvedimenti che il Consiglio direttivo può comminare agli associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, sono:
    • Avvertimento orale
    • Censura scritta
    • Sospensione
    • Espulsione
  8. L’Associazione può essere sciolta su richiesta di almeno tre quarti della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati, ratificata dall’Assemblea. In caso di delibera di scioglimento dell’Associazione, la data decorrerà dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui esso a stato decretato. Il Presidente e il Tesoriere provvederanno alla liquidazione dei conti dell’Associazione secondo le modalità decise dall’Assemblea. Il patrimonio netto residuo verrà devoluto a istituzioni di beneficenza aventi fini di pubblica utilità individuate dall’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Requisiti per far parte dell’Associazione
1. L’associazione ad AIPAM è libera e volontaria, non limitata da alcun vincolo di nazionalità, sesso, religione, convinzioni politiche.
2. L’ammissione all’Associazione è subordinata all’esame delle esperienze lavorative maturate dal candidato, da effettuarsi da parte del Consiglio Direttivo, che verificherà la sussistenza o meno dei seguenti requisiti:

i. avere esercitato in forma autonoma o associata – per almeno 5 anni per quanto riguarda i Soci Effettivi e per almeno 2 anni per quanto riguarda quelli Aggregati – l’attività di perito navale così come definito nel paragrafo b. che precede;
ii. non aver dato prova di mancanze di carattere deontologico e/o professionale nel corso dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. che precede.
Il Candidato dovrà fornire a supporto della richiesta di ammissione un dettagliato CV ed eventuale documentazione ritenuta adatta a supportare la domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione. Se lo riterrà necessario sottoporrà il candidato ad un colloquio informativo per accertarne l’idoneità e il possesso dei requisiti necessari. Se nulla osta, ratificherà mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’Associazione del candidato. La decisione del Consiglio è insindacabile. Sull’accoglimento o meno della domanda il Consiglio non ha necessità od obbligo di motivazione.


3. Il mantenimento della qualifica di Socio Effettivo o Aggregato è subordinata a quanto segue:

i. pagamento della quota sociale;
ii. comportamento conforme alle regole dell’etica e della deontologia professionale.

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