A. Sede e Scopi dell’Associazione

  1.  Con atto in data 28 Febbraio 1995 a rogito del Notaio Giuseppe Torrente fu costituita un’associazione avente durata illimitata, denominata Associazione Ingegneri Periti di Avarie Marittime (AIPAM), con sede in Genova. La denominazione viene ora modificata in Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime (AIPAM).
  2. L’Associazione ha carattere internazionale.
  3.  Gli scopi per cui l’Associazione è costituita sono:
    1. Formare un’organizzazione di esperti nei vari settori delle avarie marittime, così come definite nel Regolamento Attuativo, che provveda ad espletare tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative, necessari a promuovere e garantire la massima professionalità degli iscritti.
    2. Valorizzare e tutelare l’immagine professionale dell’esperto di avarie marittime.
    3. Promuovere lo studio delle circostanze e delle cause di sinistri marittimi, con lo scopo di elaborare suggerimenti per l’adozione di opportune misure di prevenzione.
    4. Promuovere e sviluppare nei settori delle attività marittime e presso le istituzioni civili la sensibilizzazione sull’importanza del ruolo del tecnico esperto in avarie marittime.
    5. • Rappresentare e tutelare in ogni sede gli interessi dei propri iscritti.

B. Regolamento Attuativo

  1.  Ad integrazione del presente Statuto, l’Associazione si è dotata di un Regolamento Attuativo
  2. Il Regolamento Attuativo è approvato dal 50% più uno dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. Il voto di approvazione è palese e può essere dato sia per lettera firmata, che per posta elettronica, che per votazione diretta in assemblea. Il voto di approvazione del Regolamento Attuativo o delle sue modifiche non può essere delegato.
  3. Modifiche al Regolamento Attuativo devono essere proposte per iscritto da un numero di soci pari ad almeno il 20% della somma dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati.
  4. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di riunirsi entro 60 giorni di calendario dalla ricezione delle proposte di modifica, per verificare che queste siano sottoscritte dal numero minimo di soci richiesto. Quando tale requisito sia verificato, il Presidente ha l’obbligo di trasmettere senza commenti a tutti i Soci ed ai Probiviri le proposte ricevute entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta di Consiglio nel corso del quale se ne è verificata l’ammissibilità e contestualmente indire una Assemblea Straordinaria avente all’ordine del giorno la discussione ed eventuale approvazione delle modifiche proposte, che non saranno modificabili in Assemblea.
  5. L’Assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta entro 45 giorni lavorativi dalla data nella quale si è svolta la seduta del Consiglio Direttivo che ha deliberato l’ammissibilità delle proposte presentate.

 

C. Modifiche allo Statuto

  1. Il presente Statuto può essere modificato conformemente alle procedure descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Gli organi dell’Associazione sono:
    • I Soci
    • L’Assemblea dei Soci
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Collegio dei Probiviri
    • Il Collegio dei Revisori dei Conti
    • La Segreteria.
  1. Il genere maschile è utilizzato per sola convenienza lessicale, non volendo costituire in alcun modo una discriminazione fra Soci di sesso diverso.
  2. L’Associazione comprende: Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Effettivi e Soci Aggregati.
  3. I Soci Onorari sono scelti su proposta di almeno cinque Soci Benemeriti, Effettivi e/o Aggregati, ratificata dall’Assemblea. I Soci Onorari sono scelti fra personalità che esercitano attività nel settore dei trasporti marittimi e che svolgano attività affini o legate a quelle dell’Associazione, ma non esercitano l’attività peritale. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Il numero di Soci Onorari non può superare il 15 percento del numero dei Soci Effettivi, con approssimazione per difetto.
  4. I Soci Benemeriti sono scelti su proposta di almeno cinque Soci Effettivi e/o Aggregati, ratificata dall’Assemblea. I Soci Benemeriti sono scelti fra i Soci aventi anzianità associativa continuativa uguale o superiore a 20 anni. Il numero di Soci Benemeriti non può superare il 15 percento del numero dei Soci Effettivi, con approssimazione per difetto.
  5. La qualifica di Socio Onorario o Benemerito non è soggetta a scadenza. I Soci Onorari o Benemeriti riconosciuti rimangono tali fino alle loro eventuali dimissioni, indipendentemente dal numero di Soci Effettivi che nel frattempo facessero parte dell’Associazione.
  6. I Soci Effettivi sono quelli in possesso dei requisiti descritti nel Regolamento Attuativo.
  7. I Soci Aggregati sono quelli in possesso dei requisiti descritti nel Regolamento Attuativo.
  8. Il socio deve osservare scrupolosamente le norme dell’etica professionale e del Codice Deontologico(*) dell’Associazione, assecondandone gli scopi e si impegna a compiere coscienziosamente il suo mandato professionale con onestà, obiettività, indipendenza e dignità.
  9. Nello svolgimento della propria attività professionale il Socio esercita ogni suo sapere ed esperienza, nell’ambito dell’etica professionale, per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.
  10. I Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati si assumono l’obbligo di versare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea. Le quote debbono essere versate integralmente, senza possibilità di conguaglio pro rata. Il mancato pagamento delle quote può portare alla decadenza o all’espulsione dall’Associazione, secondo le procedure descritte nel Regolamento Attuativo.
  11. I Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati hanno l’obbligo di comunicare alla Segreteria le modalità ed il recapito preferiti per le comunicazioni da parte dell’Associazione. Il mancato adempimento di questo obbligo può portare alla decadenza dall’Associazione, secondo le modalità descritte nel Regolamento Attuativo. Il recapito comunicato sarà trattato in conformità alle norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali e non sarà messo a disposizione di terzi, a meno che il Socio non ne dia autorizzazione esplicita.
  12. I Soci possono cessare di fare parte dell’Associazione per
  • Dimissioni
  • Decadenza
  • Espulsione
  1. Le modalità di esecuzione delle procedure di decadenza ed espulsione sono descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Le controversie tra i Soci nell’interpretazione e nell’esecuzione dello Statuto sono demandate al Consiglio Direttivo che, a sua insindacabile discrezione, potrà avvalersi del parere del Collegio dei Probiviri.

 

F. L’Assemblea

  1. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci.
  2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Revisori dei Conti.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l’anno, entro la data indicata nel Regolamento Attuativo, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la nomina delle cariche sociali in scadenza, per la fissazione della quota sociale per l’anno successivo e per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente a seguito delibera del Consiglio effettuata autonomamente o su richiesta dei Soci.
  5. I Soci hanno facoltà di richiedere al Consiglio l’effettuazione di una Assemblea straordinaria, con presentazione dell’ordine del giorno richiesto, sottoscritto da un numero di soci pari ad almeno il 25% della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di riunirsi entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta al solo fine di verificarne l’ammissibilità e dare quindi corso alla convocazione.
  6. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata fra il 15mo ed il 30mo giorno di calendario a partire da quello della seduta di Consiglio nel quale se ne è deliberata la convocazione.
  7. Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e/o straordinarie avvengono a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno, telefax o raccomandata con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dal Socio.
  8. Per la validità delle Assemblee è necessario l’intervento di persona o per delega della metà più uno della somma dei Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati. In caso di mancanza del numero necessario, l’Assemblea ha luogo in seconda convocazione ad un’ora di distanza da quella di prima convocazione e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
  9. Ogni Socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio. Un Socio non potrà rappresentare più di tre altri Soci. in caso di votazione il Socio delegato avrà diritto ad esprimere, oltre al proprio, un numero di voti pari al numero di deleghe ricevute.  Si ribadisce che, conformemente all’art. 5, il voto per modifiche/approvazioni del Regolamento Attuativo non può essere espresso per delega.
  10. L’avviso di convocazione è diramato con l’ordine del giorno dalla segreteria almeno quindici giorni di calendario prima dell’Assemblea.
  11. Ogni Socio ha diritto di sottoporre proposte alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria. Le proposte devono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l’Assemblea, per essere inserite nell’ordine del giorno.
  12. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Consigliere con la maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
  13. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo quelle per l’elezione del Consiglio Direttivo.

 

G. Il Consiglio Direttivo

  1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati tramite scrutinio, mediante schede il cui deposito può essere effettuato anche per posta. In tale evenienza le buste contenenti le schede saranno aperte e scrutinate contemporaneamente a quelle depositate nell’urna in sede di assemblea. Le schede inviate per posta dovranno essere poste in busta chiusa anonima a sua volta posta in altra busta firmata dal socio elettore e dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro il giorno precedente la votazione. E’ facoltà del Socio esercitare il diritto di voto inviando la scheda via posta elettronica o fax, ma in questi casi l’Associazione non potrà garantire l’anonimato del suo voto.
  2. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Soci Benemeriti ed Effettivi.
  3. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette Consiglieri e resta in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.
  4. La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di due turni triennali consecutivi. Il Presidente non può essere eletto per due turni consecutivi.
  5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione dell’Associazione. Promuove lo sviluppo dell’Associazione, ne amministra il patrimonio, redigendo annualmente un rendiconto economico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, cura la disciplina dei Soci e l’osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto e delle norme di etica professionale. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e inoltre quando sia convocato dal presidente, o almeno quattro dei suoi membri ne facciano richiesta.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.
  8. La partecipazione al Consiglio Direttivo non può essere delegata.
  9. In caso di morte, impedimento grave o rinuncia di un membro del Consiglio, gli succederà un Socio secondo il seguente elenco di precedenza(*):
    • Il Socio che ha espletato il precedente mandato di Presidenza (denominato Past-­? President), qualora non faccia parte del Consiglio in carica.
    • Il Socio che ha espletato il precedente mandato di Tesoriere, qualora non faccia parte del Consiglio in carica.
    • Il Socio non facente parte del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.

 

H. Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime e decide le controversie fra di loro. La durata in carica è di tre anni. Le modalità di appartenenza al Collegio dei Probiviri e quelle della sua convocazione sono descritte nel Regolamento Attuativo.
  2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da due membri anche non associati, scelti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Collegio, esercita sorveglianza sulla gestione amministrativa dell’Associazione e compila la relazione di accompagnamento al bilancio. La durata in carica è di tre anni.
  3.  L’Associazione usufruisce di un servizio di segreteria, secondo le modalità descritte nel Regolamento Attuativo.
  4. Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote dei Soci Benemeriti, Effettivi e Aggregati, il cui importo viene determinato dall’Assemblea, dalle eventuali ricavi di attività sociali e/o promozionali e dai contributi volontari di terzi. L’accettazione di questi ultimi è a discrezione del Consiglio Direttivo.
  5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.
  6. E’ fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
  7. I provvedimenti che il Consiglio direttivo può comminare agli associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, sono:
    • Avvertimento orale
    • Censura scritta
    • Sospensione
    • Espulsione
  8. L’Associazione può essere sciolta su richiesta di almeno tre quarti della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati, ratificata dall’Assemblea. In caso di delibera di scioglimento dell’Associazione, la data decorrerà dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui esso a stato decretato. Il Presidente e il Tesoriere provvederanno alla liquidazione dei conti dell’Associazione secondo le modalità decise dall’Assemblea. Il patrimonio netto residuo verrà devoluto a istituzioni di beneficenza aventi fini di pubblica utilità individuate dall’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

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