Regolamento Attuativo dello Statuto AIPAM

a. Definizioni Generali


1. In senso generale, per quanto regolato dallo Statuto dell’Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime (AIPAM) e dal presente Regolamento Attuativo, si definiscono Periti tutti i tecnici che operino e/o siano esperti nel campo delle avarie marittime, siano essi periti assicurativi o per conto dei P&I Clubs, consulenti di parte o dei Tribunali in cause di ambito marittimo, consulenti armatoriali nella gestione di reclami o contenziosi, ispettori di Registri di Classifica etc. L’attività di progettazione o di approvazione progetti non è considerata affine a questa descrizione.
2. In senso altrettanto generale, per avaria marittima si intende qualsiasi evento al di fuori della norma, come incidenti, avarie, emergenze, salvataggi, contenzioso legale, etc. L’attività di prevenzione del rischio non è da questo punto di vista considerata affine a questa descrizione.
3. La definizione marittima deve essere intesa in senso lato, comprendendo in essa non solo il mare e gli oceani, ma le acque interne, i fiumi ed i bacini lacustri. Da questo punto di vista,
le opere edili marittime e/o portuali non sono considerate affini.

b. Modifiche allo Statuto


1. Modifiche allo Statuto dell’Associazione potranno essere autonomamente proposte dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci pari ad almeno il 25% della somma di Soci Benemeriti, Effettivi ed Aggregati (da ora in avanti indicati come Soci proponenti).
2. I Soci proponenti dovranno sottoporre per iscritto al Consiglio la modifica compiutamente descritta.
3. Entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della proposta, la segreteria verificherà l’ammissibilità della stessa, che sarà subordinata alla sola verifica della sottoscrizione da parte del numero richiesto di Soci proponenti.
4. Quando tale requisito sia verificato, il Presidente ha l’obbligo di trasmettere senza commenti a tutti i Soci ed ai Probiviri le proposte ricevute entro 15 giorni di calendario dall’avvenuta verifica e contestualmente indire una Assemblea Straordinaria avente all’ordine del giorno la discussione ed eventuale approvazione delle modifiche proposte, che non saranno modificabili in Assemblea.
5. L’assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta entro 45 giorni di calendario dalla data nella quale è stata trasmessa la proposta del Presidente.

c. Requisiti per far parte dell’Associazione


1. L’associazione ad AIPAM è libera e volontaria, non limitata da alcun vincolo di nazionalità, sesso, religione, convinzioni politiche.
2. L’ammissione all’Associazione è subordinata all’esame delle esperienze lavorative maturate dal candidato, da effettuarsi da parte del Consiglio Direttivo, che verificherà la sussistenza o meno dei seguenti requisiti:
i. avere esercitato in forma autonoma o associata – per almeno 5 anni per quanto riguarda i Soci Effettivi e per almeno 2 anni per quanto riguarda quelli Aggregati – l’attività di perito navale così come definito nel paragrafo a. che precede;
ii. non aver dato prova di mancanze di carattere deontologico e/o professionale nel
corso dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. che precede.
Il Candidato dovrà fornire a supporto della richiesta di ammissione un dettagliato CV ed eventuale documentazione ritenuta adatta a supportare la domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione. Se lo riterrà necessario sottoporrà il candidato ad un colloquio informativo per accertarne l’idoneità e il possesso dei requisiti necessari. Se nulla osta, ratificherà mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’Associazione del candidato. La decisione del Consiglio è insindacabile. Sull’accoglimento o meno della domanda il Consiglio non ha necessità od obbligo di motivazione.
3. Il mantenimento della qualifica di Socio Effettivo o Aggregato è subordinata a quanto segue:
i. pagamento della quota sociale;
ii. comportamento conforme alle regole dell’etica e della deontologia professionale.

d. Il Collegio dei Probiviri


1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime e decide le controversie fra di loro. La durata in carica di ciascun Proboviro è di tre anni.
2. L’elezione del Proboviro è personale. L’eventuale interruzione del mandato da parte di un componente non comporta la decadenza del Collegio nel suo insieme, ma richiede l’elezione di un nuovo componente, che avrà un mandato di tre anni.
3. Uno dei membri del Collegio dei Probiviri sarà un Socio, gli altri due dovranno essere esterni all’Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo, per dirimere questioni sulle quali il Consiglio Direttivo ritenga ci siano i termini per l’espulsione del/dei Soci coinvolti.
5. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare il caso ed indicare al Consiglio Direttivo se si debba o meno procedere alla espulsione del Socio. Il parere del Collegio dei Probiviri è vincolante per il Consiglio e deve essere espresso entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio sul caso.
6. Qualora il Collegio dei Probiviri ritenesse sussistere i termini per l’espulsione, dovrà preliminarmente comunicarlo al Presidente, il quale avrà il compito di contattare il Socio e chiedere se intende partecipare ad un incontro con il Collegio dei Probiviri per esporre le sue ragioni. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad incontrare il Socio e ad esprimere il proprio giudizio al Consiglio entro 30 giorni di calendario dall’incontro stesso.
7. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri costituiscono precedente.
8. Le sedute del Collegio dei Probiviri sono riservate ai membri e, senza possibilità di intervento, al Socio deferito e di quello/quelli che ne hanno richiesto il deferimento.
9. Le sedute del Collegio dei Probiviri dovranno essere verbalizzate. I verbali delle sedute saranno consegnati per conoscenza al solo Presidente dell’Associazione e da questi conservati come documenti confidenziali. Le motivazioni dell’espulsione o della decisione di non procedere all’espulsione saranno invece comunicate al Presidente per conoscenza di tutto il Consiglio Direttivo, ma non verranno ulteriormente pubblicizzate ai Soci o a terzi.
10. E’ esplicitamente vietata qualsiasi interferenza con le attività del Collegio da parte di alcuna persona estranea al Collegio stesso. Qualora fosse dimostrato l’intervento di un Socio, Consigliere, Presidente alle sedute del Collegio dei Probiviri, questo comporterà l’immediato deferimento del Socio stesso al Collegio dei Probiviri, per procedere alla
successiva espulsione.

e. Doveri dei Soci


1. Ogni Socio, con la sola esclusione dei Soci Onorari, è tenuto al pagamento della quota
Associativa deliberata dall’Assemblea.
2. Il pagamento della quota è dovuto entro il 30 Marzo di ogni anno. I Soci non in regola con il pagamento della quota al 30 Marzo riceveranno un promemoria dal Tesoriere.
3. Qualora al 30 Giugno il Socio non avesse ancora provveduto al pagamento della quota relativa all’anno in corso, riceverà un secondo messaggio di sollecito.
4. Il Socio che al 31 Dicembre non avesse ancora provveduto al pagamento della quota associativa, perderà il diritto di partecipare alla successiva assemblea ordinaria.
5. Il Socio in ritardo con il pagamento della quota associativa da più di un anno riceverà una lettera dal Presidente, nel quale verrà proposto il pagamento delle quote arretrate. Qualora il Socio non pagasse le quote arretrate, verrà considerato decaduto, con la possibilità di essere riammesso previo pagamento delle sue pendenze.
6. In caso di mancato pagamento della quota Associativa per due anni consecutivi, il Socio verrà espulso, senza possibilità di appellarsi al Collegio dei Probiviri.
7. Ogni Socio ha il dovere di comunicare alla Segreteria il recapito ed il mezzo di comunicazione preferiti (posta ordinaria, email, fax) per l’invio di comunicazioni scritte ufficiali riguardanti l’Associazione. Tale recapito, a meno di autorizzazione esplicita del Socio, non sarà utilizzato per l’invio di comunicazioni da parte di terzi, non sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e non sarà divulgato. Il Socio ha il dovere di comunicare eventuali variazioni intervenute. Irreperibilità o mancata comunicazione di variazioni per oltre due
anni comporteranno la decadenza.

f. Decadenza ed Espulsione


1. La Decadenza è una procedura amministrativa, applicata nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Attuativo. La decadenza non verrà pubblicizzata.
2. L’Espulsione è una procedura sanzionatoria, che, con la sola esclusione dell’Espulsione per morosità ripetuta sopra descritta, verrà applicata a seguito di deferimento al Collegio dei Probiviri e seguendone le determinazioni. L’Espulsione verrà resa pubblica, anche se non
ne verrà pubblicizzata la motivazione.

g. La Segreteria


1. Le funzioni di Segreteria verranno espletate incaricando una persona dedicata o un Socio non componente il Consiglio.
2. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. Mentre la Sede di AIPAM è presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, per ragioni pratiche e logistiche, la Segreteria dell’AIPAM potrà essere presso lo studio di uno dei Soci. In questo caso, in tutta la documentazione potrà essere indicato l’indirizzo ed il numero di telefono/fax, ma non dovrà essere evidenziato il nome dello studio (con indicazioni tipo “c/o Studio Tecnico Tal dei Tali”). Qualora lo Studio ospitante la Segreteria avesse possibilità di esporre un cartello/targa che pubblicizzi la presenza della Segreteria dell’Associazione, la sua fornitura e sistemazione saranno a cura dello Studio ospitante, ma gli oneri saranno a carico di AIPAM.
4. L’eventuale Studio ospitante verrà scelto all’inizio del mandato triennale del Collegio
Direttivo e dovrà garantire la continuità del servizio per tutta la durata del mandato.
5. Lo Studio ospitante dovrà consentire al Segretario AIPAM l’utilizzo di una postazione di lavoro dotata di computer con accesso ad Internet ed email, di stampante, fotocopiatrice e scanner.
6. Entro il 30 Ottobre, lo Studio ospitante dovrà comunicare al Tesoriere dell’associazione gli eventuali oneri che ritenesse di addebitare all’Associazione per l’anno successivo a fronte della garantita ospitalità, in modo da consentirne l’inserimento a bilancio.

h. L’Assemblea Generale


1. L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dovrà essere tenuta su base annuale entro il 28
Febbraio.

 


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