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Perito Navale tra Ruolo Giuridico e Riconoscibilità Assicurativa

4 Novembre 2025 by pierluigi

Perito Navale tra Ruolo Giuridico e Riconoscibilità Assicurativa

Quando ci si approccia a disquisire sulla figura del Perito Navale, on si può probabilmente prescindere dal considerare tale professionalità direttamente correlata ad una parte della storia delle assicurazioni marittime tout court e a quei sinistri ove, al centro, vi è sempre il cosiddetto “bene nave” (sic! sia l’unità da diporto che mercantili). Relativamente a questa specifica professionalità, pacificamente riconducibile al profilo squisitamente peri-tale e a quella del commissariò d’avaria (cfr. pag. 359 e s.s. — Le assicurazioni marittime di S. Ferrarini ed. 1991) per i sinistri merci, il nostro paese ha certamente espresso (soprattutto dal dopoguerra ndr.) ed esprime tuttora spiccate e riconosciutissime professionalità, Periti navali in cantiere nel segmento dei sinistri H&M e P&I. Il tutto sia per realtà armatoriali, compagnie assicurative (sia nazionali che estere), che peri maggiori Clubs P&I. Da tempi non sospetti, la figura del Perito Navale in senso stretto (sic! specializzata nei sinistri corpi e macchine) è sempre sta-ta fortemente e storicamente rappresentata da specifiche professionalità, provenienti essenzialmente da esperienze di navigazione (sia di macchina che di coperta), dai Costruttori Navali (diplomati) e, naturalmente, dagli Ingegneri Navali e Meccanici. Tutte figure queste, che rispettivamente hanno trovato riconoscibilità istituzionale e professionale per mezzo dei Ruoli Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di Commercio, dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali tenute dall’autorità marittima, che dall’Ordine degli Ingegneri, con ovvio riguardo per quelle figure in possesso di Laurea e abilitazione alla professione quale Ingegnere. Premesso quanto sopra, è assai noto come la figura del Perito Na-vale e, più in generale, quella del c.d. perito assicurativo no mo-tor (incendio, rami elementari, cargo, aviation, rail, cyber, fine art ecc.) rientri, de jure, tra quelle soggette ad autoregolamentazione e riconducibili alla disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, Tale stato dell’arte si traduce in una palese e radicata dicotomia nazionale che vede, invece, la figura del perito assicurativo auto e natanti (oggi anche detto motor ndr.), la cui esistenza è puntualmente disciplinata dagli artt. 156 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e soggetta a tenuta dall’operato di Consap (Con-cessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) per le proprie competenze istituzionali. Spostando il nostro focus anche fuori dai confini nazionali e rimanendo nel cluster marine, vediamo, invece, l’esistenza di va-rie organizzazioni professionali, anche di formazione centenaria.

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